Continua lo scandalo Strage di Viareggio : licenziato Riccardo Antonini
7 novembre 2011  By  Leave a Comment 
http://www.legalius.it/lotta-ai-soprusi/continua-lo-scandalo-strage-di-viareggio-licenziato-riccardo-antonini/
La domanda sorge spontanea : Riccardo  Antonini è incompatibile per le RFI perché svolge il proprio lavoro  correttamente e perché si adopera civilmente per l’accertamento della  verità e della giustizia mentre l’ing. Licciardello non è incompatibile  come perito nonostante sia pagato da RFI ?
Noto è come chi è nel giusto non abbia mai avuto vita facile dovendo subire le più varie angherie.
Il problema è però che uno stato che si definisce di diritto caldeggi tali angherie e ciò è davvero inaccettabile.
Inaccettabile è restare inermi di fronte  a queste situazioni paradossali in un sistema che, tra l’altro, è pieno  di falle continue che ruotano contro a chi richiede giustizia.
Ad esempio  in materia di incidente  probatorio ( tanto per stare in tema) l’art. 401 cpp stabilisce che si  applicano , a detto procedimento, le norme stabilite per il  dibattimento.
L’ordinanza con cui il giudice decide  sulla richiesta di ricusazione del perito non è appellabile, ex art. 586  cpp, ma esclusivamente ricorribile per cassazione. Inoltre poiché il  codice dice che per la ricusazione dei periti si applicano le norme  dell’art. 41 cpp in materia di ricusazione del giudice, il 1° comma di  detto articolo stabilisce che contro l’ordinanza si può ricorrere in  cassazione la quale decide in camera di consiglio a norma dell’art. 611  cpp.
Se tale ragionamento giuridico fila, e  si invitano i lettori anche colleghi ad esprimere un loro parere al  riguardo, ci sarebbe la possibilità di fare ricorso in cassazione  avverso l’ordinanza del gip che ha dichiarato compatibile l’ing.  Licciardello non ricusandolo . Ma – ed ecco la lacuna – le persone  offese non sono ancora parti processuali e quindi non sono legittimate a  proporre ricorso in cassazione. Inoltre anche il termine per proporre  ricorso sarebbe veramente breve e cioè 15 gg. dalla lettura in udienza.  Considerato il tempo per avere le copie degli atti il termine in buona  sostanza si dimezza.
Ecco allora che una lacuna procedurale  impedisce alle persone offese che hanno partecipato all’incidente  probatorio con i loro avvocati di poter proporre impugnazione contro  un’ordinanza che ritengono ingiusta  e ciò dimostra, ancora una volt,a  che il “sistema” non è certamente a favore delle brave persone.
Mi domando quanto si potrà andare ancora avanti in questo modo….
Comunque …Antonini siamo tutti con te!
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